03/09/2021
La negoziazione assistita nel recupero crediti

Se ancora aveste dubbi sul perché sosteniamo la convenienza di un recupero crediti stragiudiziale, in questo articolo troverete certamente spunti di riflessione.

Dal 9 febbraio 2015 è entrata nel panorama giudiziario una nuova procedura alternativa alle cause in tribunale, la negoziazione assistita. Come suggerisce il nome, durante la sua esecuzione, gli avvocati cercano un’intesa tra i loro assistiti e, in caso positivo, ufficializzano un accordo sostitutivo della sentenza.

Vi sono casi in cui la negoziazione è prodromica alla fase giudiziale vera e propria e in quelli si definisce condizione di procedibilità dell’azione, ossia che non può essere adito il Giudice competente, senza prima aver esperito tentativo di composizione conciliativa della vicenda.

Sono tre le ipotesi in cui la negoziazione è condizione di procedibilità:

  • In caso di richiesta di pagamento di somme fino a 50.000,00€, salvo nei seguenti casi:
    1. se rientra in una delle ipotesi in cui è obbligatoria la mediazione;
    2. nei seguenti procedimenti: ingiunzione, inclusa l’opposizione; consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata in sede penale.
  • In caso di risarcimento danni da incidenti stradali (danni da circolazione di veicoli e natanti), salvo nei seguenti casi:
    1. se la domanda è indeterminata nel suo ammontare;
    2. prima dei procedimenti di: ingiunzione, inclusa l’opposizione; consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata in sede penale.
  • Nei contratti di trasporto e sub trasporto, salvo nei seguenti casi:
    1. nel caso di azione diretta promossa dal vettore nel trasporto di cose per conto terzi;
    2. nei seguenti procedimenti: ingiunzione, inclusa l’opposizione; consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata in sede penale.

Nei casi non espressamente indicati nella suddetta elencazione, siamo nella negoziazione assistita volontaria che si può esercitare in tutte le controversie civili e commerciali, ad eccezione di quelle di lavoro.

L’iter si compone di tre fasi.

Nella prima fase, l’avvocato invita la controparte alla negoziazione, specificando l’oggetto della controversia e le conseguenze negative in caso di mancato raggiungimento di un accordo. Il destinatario ha 30 giorni per rispondere e, in caso negativo, la procedura si interrompe.

Se la controparte aderisce viene stipulata una convenzione di negoziazione con l’assistenza di un legale che sancisce il reciproco intento delle parti di impegnarsi a trovare un accordo e di non farsi causa per quel lasso temporale in cui fanno questo tentativo.

Nella secondafase ha luogo la trattativa, in cui gli avvocati e le parti devono comportarsi con lealtà e hanno l’obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute che, pertanto, non potranno essere utilizzate in un eventuale giudizio.

Nell’ultimafase, se le trattative non conducono ad un esito favorevole, gli avvocati certificano la dichiarazione di mancato accordo; al contrario, se l’accordo, invece, viene raggiunto il documento conclusivo deve essere firmato dalle parti e dai loro legali che autenticano le firme, ma soprattutto certificano la conformità a norme imperative e all’ordine pubblico.

Dalla breve disamina della normativa, è evidente che, per determinate categorie di crediti, il traguardo giudiziario da molti agognato, subisce un ulteriore slittamento nel tempo, provando un allungamento dei tempi e dei costi per il creditore.

Questo deve generare un maggiore interesse, da parte del creditore, alla procedura stragiudiziale specializzata, svolta da professionisti del settore che garantiscano il recupero della maggior somma ottenibile anche dalla sede giudiziaria, con minor spese e tempistiche notevolmente ridotte.

A disposizione per qualsiasi informazione.

                                                            Hamilton SpA