Le domande poste frequentemente

Qui troverete alcune delle risposte più ricercate dal mondo del credito

 

RECUPERO CREDITI

 

Qual’è la differenza tra recupero crediti stragiudiziale e giudiziale?

R.: Quando si parla di recupero credito stragiudiziale si intendono tutte quelle attività che sono finalizzate a portare il debitore a chiudere, in via bonaria, il proprio debito, attraverso sollecitazioni scritte e verbali, eseguite anche attraverso il contatto diretto con lo stesso mediante visite domiciliari. Quando si parla di recupero Giudiziale invece si intendono quelle attività svolte da Avvocati iscritti all’albo professionale, attraverso l’iter delle normative vigenti e sottoposte al giudizio del tribunale competente.

 

Quanto tempo viene trattenuta una pratica per via stragiudiziale?

R.: E' piuttosto difficile dare una risposta assoluta a questa domanda, diciamo che le pratiche vengono mantenute "vive" al massimo 60 giorni con tempistiche differenti in funzione della lavorazione necessaria, si pensi a titolo esemplificativo un debitore che risulti irreperibile ad una prima visita che necessità di ricerche approfondite prima di iniziare la transazione.

 

E se non riuscite a recuperare nulla?

R.: In caso di pratica negativa nella fase stragiudiziale viene rilasciata una dichiarazione che attesta l'impossibilità del recupero bonario vantato, e a fronte di questa attività viene consigliata o meno la fase giudiziale di recupero.

 

Se il debitore propone un pagamento inferiore o un piano di rientro?

R.: La società di recupero crediti non ha l’autorizzazione ad incassare cifre inferiori e/o dilazioni di pagamento se non autorizzate dal creditore che in pratica resta assolutamente il decisionale.

 

INFORMAZIONI COMMERCIALI

 

Possedete un'autorizzazione speciale per svolgere l'attività?

R.: Chi svolge questa attività per operare deve essere autorizzato dal Prefetto, ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.

 

Come vi ponete rispetto alla normativa privacy?

R.: La Legge 675/96 ed ancora più il Decreto Legislativo 196/2003 hanno limitato severamente la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni personali,sia sulle persone fisiche che su quelle giuridiche. Tuttavia viene consentita la fornitura e la diffusione dei dati personali senza il consenso dell'interessato, nei casi in cui:

  • I dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati
  • I dati siano relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale
  • per l'adempimento di un obbligo legale
  • per l'acquisizione di informative pre-contrattuali
  • per lo svolgimento di attività economiche.